D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza. Sintesi di lavoro per il corso, non sostituisce il testo in Gazzetta. Articoli citati per numero, senza inventare commi.
Il 81/2008 è la legge generale. I decreti «speciali» (DM 2/9/2021 incendio, DPR 177/2011 confinati, Accordo 17/4/2025) non cancellano il Testo Unico: lo applicano su un rischio.
Restano sempre: valutazione (art. 28), obblighi del datore (17 e 18), del preposto (19), del lavoratore (20), formazione (37), emergenze (43), DPI (Titolo III).
Elenco di principi, non un menù a scelta. Tra gli altri: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; priorità alle misure collettive; DPI quando il resto non basta; informazione e formazione; emergenze; regolare manutenzione.
In incendio e in confinato questo articolo si vede così: prima togli il pericolo (prodotto, innesco, atmosfera), poi organizzi, poi dai il mezzo.
Puoi delegare pezzi di organizzazione (art. 16, se fatta per iscritto con poteri e spesa). Non puoi «delegare via» il DVR.
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori. Intervenire per modificare comportamenti non sicuri. Interrompere l’attività se c’è pericolo grave e immediato. Segnalare al datore le deficienze dei mezzi e delle misure.
Il DL 146/2021 ha rafforzato individuazione e formazione del preposto. Resta l’art. 19: se vedi e non fai, l’articolo ti riguarda.
Il «si è sempre fatto così» non è un comma dell’art. 20.
Cooperazione e coordinamento. DUVRI quando più imprese nello stesso luogo (con le esclusioni di legge). Il committente verifica idoneità tecnico-professionale.
Negli spazi confinati il DPR 177 aggiunge la qualifica dell’impresa. Non sostituisce l’art. 26: si sommano.
In incendio: due imprese, una via d’esodo → chi evacua chi va scritto, non gridato.
Il DVR riguarda tutti i rischi, compresi incendio e ambienti confinati / sospetti di inquinamento. Va aggiornato quando cambia l’organizzazione, i luoghi, le sostanze, o dopo un infortunio significativo.
Se in azienda c’è un pozzetto, una cisterna, un deposito solventi o un quadro che ha già puzzato di bruciato, quel rischio sta nel documento. Non «in un altro faldone».
Art. 36: informazione sui rischi, sulle misure, sul nominativo RSPP, medico, addetti emergenza.
Art. 37: formazione sufficiente e adeguata, in orario di lavoro, gratuita. Accordo Stato-Regioni per durata e contenuti generali. I corsi «speciali» (preposto, incendio, confinati) stanno sopra o a fianco, non al posto dell’art. 37.
Visite preventive e periodiche dove la valutazione lo richiede. Idoneità. Il medico non «firma il permesso di entrare in cisterna» al posto della misura gas: valuta la persona.
Il datore prende i provvedimenti necessari. DM 388/2003 per gruppi A-B-C e cassette. In confinato il piano di recupero non è «chiamiamo dopo il 118»: è prima dell’ingresso.
Il datore adotta le misure secondo i criteri dei decreti. Oggi il riferimento operativo per addetti e gestione è il DM 2 settembre 2021 (con DM 1 e 3 settembre 2021 sul GSA e controllo).
Art. 46 = obbligo. DM 2/9/2021 = come si forma l’addetto (1-FOR / 2-FOR / 3-FOR) e come si gestisce il luogo.
Designazione addetti, piano, vie, mezzi, esercitazione: stanno qui, non «solo nel corso».
Divieto di accesso in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas nocivi o asfissianti, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica, ovvero senza respiro o altri dispositivi e senza la presenza di altro lavoratore all’esterno.
È il cuore normativo del «non entrare». Il DPR 177 e l’Accordo 2025 dicono chi può far fare quel lavoro e come si forma.
Art. 121: analogo divieto in pozzi, fognature, cunicoli, camini e fosse in cantiere, con accertamento preventivo e lavoratore all’esterno.
Allegato IV, punto 3 (e ss. sul tema pozzi/condotte): prescrizioni sui luoghi — aerazione, aperture, scale, ecc. Si legge insieme all’art. 66, non al posto.
APVR e autorespiratore in confinato, elmetto e imbrago, guanti su estintore CO2: sono DPI. Senza addestramento il mezzo è un peso.
Il 81/2008 ha un apparato penale e amministrativo (Titolo XII). In caso di evento si guardano anche 437, 451, 589, 590 c.p. e, sull’ente, il D.Lgs. 231/2001.
Questo corso non è una consulenza penale. Serve a non arrivare lì.
Leggere l’articolo non è «aver fatto il corso». Incendio: pratica estintore / idrante secondo livello. Confinati: 8 ore di campo 1:6. L’attestato lo firma l’ente.